TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - NORME APPLICABILI
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita la società denominata "PRATOMAGNO COOPERATIVA DI COMUNITA' SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."
La società ha sede nel Comune di Loro Ciuffenna (AR), all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art.111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del Comune innanzi indicato.
La cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, e unità locali comunque denominate anche altrove, su delibera dei competenti organi sociali.
ART. 2 – DURATA e NORME APPLICABILI
La durata della società è illimitata, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto da detto Titolo, ai sensi dell’art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
ART. 3 - SCOPO
La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire gli interessi generali delle comunità del Pratomagno e zone limitrofe con particolare attenzione a quelle residenti nell’Unione dei Comuni del Pratomagno, svolgendo la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori, lavoratori, imprese, utenti, in modo da far conseguire agli stessi condizioni lavorative o beni e servizi o nei settori di cui all’oggetto sociale a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, ovvero promuovere lo sviluppo degli imprenditori soci attraverso azioni ed iniziative di sviluppo sostenibile.
Lo scopo sociale è indirizzato alla promozione dell’autorganizzazione dei cittadini dei Comuni di cui al comma precedente, per il soddisfacimento dei loro bisogni e di quelli delle rispettive comunità, con particolare riguardo alla promozione e alla diffusione di una cultura ambientale ed etica, orientata all’utilizzo responsabile delle risorse naturali, alla valorizzazione di pratiche di risparmio energetico e di incentivazione dell’impronta ecologica nella gestione domestica e nelle attività produttive. La Cooperativa si impegna a contribuire allo sviluppo della comunità locale e a valorizzare il patrimonio storico tradizionale legato alla civiltà rurale e alle tipicità del territorio, promuovendo, sempre nel rispetto dei valori naturalistici del territorio, il recupero e lo sviluppo di attività tradizionali, agricole ma non solo, quali forme di sviluppo socio-economico funzionali anche al recupero del paesaggio storico del Pratomagno e alla tutela della biodiversità, anche attraverso forme di turismo sostenibile.
Con specifico riguardo ai soci lavoratori, essi intendono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali nell’ambito degli obiettivi di cui ai commi precedenti.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici di cui al comma precedente, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
Con specifico riguardo ai soci utenti, essi intendono perseguire lo scopo di migliorare le condizioni di vita familiare ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa, beni e servizi nei settori di attività della stessa, di qualità non inferiore alla media, alle migliori condizioni possibili.
Possono essere soci utenti anche gli imprenditori che abbiano interesse a divenire utenti di beni prodotti dalla cooperativa e di altri servizi resi dalla cooperativa in conformità all’oggetto sociale e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta l’attività sociale.
Con specifico riguardo ai soci apportatori di beni o servizi, essi intendono perseguire lo scopo di migliorare e valorizzare le proprie attività, tramite l’individuazione di azioni di sviluppo sostenibile comuni oppure di conferimento di beni utili allo sviluppo stesso della cooperativa, la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa nei settori di attività di cui al comma successivo, ottenendo contratti di fornitura di qualità non inferiore alla media, alle migliori condizioni possibili.
La cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con lavoratori o utenti terzi non soci.
La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell’articolo 2514 codice civile. La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo promuovendo la costituzione e la crescita di cooperative composte da cittadini appartenenti al territorio di riferimento. Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
ART. 4 - OGGETTO
La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per scopo lo sviluppo locale del Territorio del Pratomagno e dei suoi abitanti e più in generale delle aree montane del territorio dell’Appennino. Si propone pertanto:
- il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità interessate; - l’accrescimento della coesione e della solidarietà sociale;
- la valorizzazione delle risorse umane, delle competenze, delle tradizioni, delle risorse e vocazioni territoriali, dei beni culturali e ambientali presenti nella comunità;
- il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita;
- la creazione di nuove occasioni di lavoro e di produzione di reddito; - la produzione e la gestione di beni e servizi rivolti prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di cittadinanza;
- lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate, tra l’altro, al recupero e alla tutela di beni ambientali e paesaggistici e alla generazione, in loco, di capitale “sociale”.
Dette finalità verranno perseguite attraverso lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali e di servizio anche sociale) che consentano al contempo la realizzazione dello scopo mutualistico. In particolare si propone di
attuare, sia direttamente sia tramite i propri soci, le seguenti attività:
- svolgere attività di promozione e sviluppo dell’economia rurale, delle pratiche e dei saperi agro-silvo-pastorali nonché di attività tese a recuperare e salvaguardare usi e costumi locali nonché gli elementi distintivi del paesaggio tradizionale del Pratomagno;
- stimolare tra i soci la collaborazione con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che vivono nel territorio, anche coordinando l’attività tra i soci stessi in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale del territorio;
- stipulare convenzioni e assumere appalti con amministrazioni statali, anche autonome, con enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, ASL) e con qualsiasi altro Ente pubblico italiano e/o Europeo; con aziende speciali pubbliche, nonché con aziende private, per l’acquisizione di servizi e/o lavori, per farli eseguire direttamente o dai propri soci secondo le modalità che saranno definite nel regolamento interno;
- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell’attività lavorativa dei soci, anche commercializzandone i prodotti ed offrendoli a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati direttamente o tramite gare di appalto, licitazioni, ecc. prodotti e servizi;
curare, a seguito di richiesta degli Associati, la vendita dei loro prodotti e servizi e gestire, sia direttamente sia tramite i soci, attività commerciali sia fisse che ambulanti (negozi, bar, edicole, ecc);
- svolgere attività agricole, ovvero la coltivazione del fondo agricolo, la silvicoltura, l’allevamento del bestiame e le attività a queste connesse. Si considerano connesse alle precedenti le attività che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali; potrà effettuare la coltivazione di erbe medicinali e aromatiche, trasformare i prodotti agricoli o forestali anche al fine di ottenere prodotti erboristici, fitoterapici, liquori, estratti in genere;
- realizzazione e gestione di spazi e strutture aperti al pubblico per attività volte a promuovere la conoscenza culturale e ambientale del territorio nonché attività e progetti escursionistici, di outdoor e di guida ambientale, sempre in armonia e nel rispetto dei valori naturalistici del territorio;
- realizzare attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e di animazione socioculturale orientati alla risposta ai bisogni di promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini;
- gestire centri di aggregazione giovanile nonché di altre iniziative per il tempo libero e la cultura;
- gestire i lavori di cui alle categorie 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10 e 11 della tabella di classificazione del D.M. n. 770 del 25 febbraio 1982 e lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e manutenzione verde pubblico e privato, di produzione e di commercializzazione di prodotti ortoflorovivaistici;
- svolgere attività di tutela dell’ambiente e della biodiversità, gestione e manutenzione del verde pubblico e privato, sentieristica, boschiva, cura del paesaggio, ingegneria naturalistica, gestione delle acque e reflui, fitodepurazione;
- offrire servizi di progettazione, realizzazione, manutenzione e custodia di spazi verdi comprese le attività accessorie quali gestione di serre e vivai, nonché attività selvicolturali e conseguente verticalizzazione della legna, potature, cura di patologie vegetali, ivi compresi i trattamenti con agenti fitosanitari;
- gestire strutture turistico-alberghiere, ostelli e case per la gioventù, case per le vacanze, campeggi, rifugi escursionistici, punti di ristoro, impianti sportivi e di pesca no-kill, self-service, mense scolastiche e aziendali, ristoranti, osterie, cinema, teatri, servizi di informazione, spazi polivalenti;
- gestire e/o organizzare centri di laboratorio permanenti, anche per l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, organizzare laboratori per la realizzazione e trasformazione di prodotti tipici locali, laboratori di trasformazione alimentare anche per la conservazione;
- commercio al dettaglio, presso il punto vendita o mediante consegna a domicilio, di prodotti alimentari surgelati o congelati di qualsiasi tipo, inclusi i prodotti di gelateria;
- gestione di pastifici e produzione di paste alimentari fresche e secche, in scatola o surgelate, farcite o meno e di prodotti farinacei simili;
- gestione di pubblici esercizi quali ristoranti, bar, stands fieristici, mense e servizi di catering, in genere la somministrazione di alimenti e bevande di ogni genere (analcoliche, alcoliche comprensive di vini e/o superalcoliche);
- svolgere attività di facchinaggio svolto anche con l’ausilio di mezzi meccanici e diversi, comprese le attività complementari e preliminari: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e distaccamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini, piazzali e varie;
- realizzare attività di pulizia, sanificazione e disinfestazione di locali per Enti Pubblici e privati in genere (uffici, condomini, attività commerciali, stabilimenti ecc);
- gestione di magazzini di ogni tipo, deposito e custodia merci anche con scaffalature, rotazione materiale, inventari permanenti, imballaggi, confezionamenti, etichettature, termoretrazioni, trasporti e distribuzione; quanto sopra sia in proprio che per conto terzi;
- servizio recapiti per Enti Pubblici e privati di tutta la corrispondenza commerciale, depliants e volantini commerciali, circolari e stampe, pubblicazioni e calendari, pacchi e colli;
- servizio di lettura e censimento di contatori utenze acqua, gas, energia elettrica e vari;
- svolgere servizi diretti di onoranze funebri, gestire cimiteri per conto di enti pubblici e di associazioni private;
- effettuare trasporto di persone in genere, compresi studenti • affitto di spazi e beni di proprietà o comunque posseduti dalla Cooperativa per corsi, laboratori, workshop, seminari, convegni, congressi, conferenze ed eventi e per coworking;
servizi di portierato, accoglienza e ricevimento;
- promuovere sistemi di acquisto collettivo direttamente alla fonte di produzione ove ne sia possibile, eliminando intermediazioni, stipulare convenzioni vantaggiose per gli associati nei confronti dei fornitori, svolgere azione calmieratrice, provvedendo all’approvvigionamento a seguito di specifiche richieste degli associati di prodotti, macchine e strumenti ad essi occorrenti;
- organizzare corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale negli ambiti di attività elencati agli articoli 3 e 4 del presente statuto; anche volte alle qualificazioni professionali e cooperativistiche dei propri soci;
- restauro e recupero mobili, veicoli d'epoca, oggettistica, quadri e qualsiasi altro bene di antiquariato e modernariato;
- lavoro artigianale del legno per qualsiasi produzione;
- lavori di pelletteria, tessitura, assemblaggio;
- lavori edilizi in genere, compreso imbiancatura e la pavimentazione e la piccola manutenzione
- installazione e manutenzione di impianti idraulici ed elettrici; • servizi di guardia campestre, addetti al posteggio veicoli, misuratori e simili;
- organizzazione di fiere e mercati;
- attività di comunicazione on line (progettazione e realizzazione di portali e siti web, redazione di mailing list web, attivazione di reti locali, ecc) e off line (progettazione e redazione di libri, guide, manifesti, inviti istituzionali, volantini per pubblicità, locandine, cd rom, video ecc); tutte le attività editoriali potranno essere finalizzate in proprio e per conto terzi e potranno contenere attività di gestione di centri di diffusione riviste, giornali e simili;
- gestire attività di commercio elettronico, in proprio e per conto terzi, che prevedano anche l’utilizzo di transazione economiche on line;
- fornire consulenza e assistenza tecnica in materia di nuove costruzioni, programmi complessi, progetti di sviluppo territoriale e ambientale, monitoraggi faunistici e ambientali, progetti nell’ambito delle energie rinnovabili, riqualificazione urbana e recupero edilizio, nonché provvedere alla realizzazione degli stessi;
- realizzare attività di progettazione partecipata e mediazione di comunità; • gestione di musei e spazi pubblici, allestimento museale;
- inserire nel mercato del lavoro, impiegando anche direttamente, persone svantaggiate in ragione delle proprie condizioni socio economiche, con particolare riferimento agli abitanti delle aree di prioritario interesse della Cooperativa ed a:
lavoratori molto svantaggiati (ai sensi dell’articolo 2, numero 99, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni); persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia;
- organizzare manifestazioni culturali, rassegne, incontri, dibattiti, convegni, manifestazioni sportive e di spettacolo, fiere e mostre;
- promuovere iniziative di studio, ricerca, informazione e produzione di opere culturali ed artistiche intese all’incremento della cultura in tutte le sue forme e iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sulle tematiche dello sviluppo locale di comunità;
- svolgere attività di supporto e consulenza gestionale ed amministrativa nei confronti di Enti che perseguano iniziative nei medesimi settori di attività;
- promuovere iniziative di raccolta di fondi e di ogni bene utile al sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza scopo di lucro, aventi finalità ritenute analoghe o comunque meritevoli, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle vigenti norme di legge.
Inoltre la Cooperativa potrà svolgere e concludere contratti, convenzioni, partecipare attivamente ad istruttorie pubbliche di progettazione, ai tavoli di programmazione e concertazione previsti dalla legislazione in vigore e compiere tutte le operazioni necessarie al conseguimento degli scopi e delle attività sociali, ivi compreso il risparmio sociale.
La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa e funzionale o affine a quelle sopra elencate, purché finalizzata allo sviluppo locale di comunità, ed in tal senso compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l’altro, per la sola indicazione esemplificativa:
- acquistare o costruire e, successivamente, gestire immobili ad uso diverso da abitazione atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa;
- istituire o gestire strutture, stabilimenti ed impianti necessari per l’espletamento delle attività sociali;
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all’attività sociale;
- dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative.
La Cooperativa può aderire ad altri organismi economici, sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi e può, altresì partecipare al rafforzamento del movimento Cooperativo, sempre nel rispetto degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4.
Per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa può altresì promuovere la nascita o aderire o sostenere finanziariamente associazioni, fondazioni, etc. che operano nel campo del volontariato sociale, della ricerca sociale, della formazione professionale, dei servizi alla persona, dell’editoria di interesse sociale etc.
Esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale e soltanto nell’ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento.
È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.
Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle diverse attività mutualistiche, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi), finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.
La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale.
In ragione della evoluzione delle esigenze delle comunità del Pratomagno, la cooperativa si propone di estendere il proprio oggetto sociale, sia attraverso una maggiore articolazione della propria attività mutualistica, sia promuovendo o aderendo ad iniziative che favoriscano la crescita delle comunità attraverso il concorso di una pluralità di imprese associate in rete.
La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito regolamento - limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente vietata, come anzidetto, la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Il tutto con l'osservanza della legge n. 1/1991, della legge n. 197/1991 e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385; in particolare è preclusa l’attività di intermediazione per la quale è prevista l'autorizzazione degli Organi di Vigilanza ai sensi delle leggi vigenti.
Nel rispetto e con le modalità previste dall'art. 11 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e della deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 la Società può chiedere ai propri soci finanziamenti.
ART. 5 - REQUISITI MUTUALISTICI
La Cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come individuato ai precedenti articoli 3 e 4.
Il Consiglio di Amministrazione e i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella Nota Integrativa al Bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall’art. 2513 c.c.. Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:
non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;
le riserve non potranno essere distribuite fra i soci, né durante la vita della Cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.
TITOLO III
SOCI
Art. 6 - SOCI
Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale, nei settori di cui allo scopo sociale e all’oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta l’attività sociale.
Possono essere soci utenti le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici, gli altri enti privati e le società che abbiano interesse a divenire utenti dei servizi e dei beni resi dalla cooperativa in conformità all’oggetto sociale e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta l’attività sociale.
Possono essere soci apportatori di beni e servizi le persone giuridiche e fisiche che abbiano interesse a migliorare e valorizzare le proprie attività, tramite l’individuazione di azioni di sviluppo sostenibile comuni oppure di conferimento di beni utili allo sviluppo stesso della cooperativa o ancora tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa; e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta l’attività sociale.
L’ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.
L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività della cooperativa. Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l’apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.
Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta in imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un’attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro.
E’ fatto inoltre divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un’attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell’Organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato.
Possono essere altresì soci le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici di settore e di tecnici di amministrazione nel numero necessario al buon funzionamento della società.
A tal fine l’Organo amministrativo valuterà l’adeguatezza del livello professionale anche in virtù di principi quali il titolo di studio, l’esperienza professionale, i requisiti e le qualifiche professionali maturate, la frequenza di corsi di formazione sostenuti presso Enti riconosciuti a tale scopo.
L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale ai sensi dell’art.2527. comma 3, del codice civile, in ragione dell'interesse della cooperativa:
alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
L'organo amministrativo, all'atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.
A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci cooperatori. L'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.
L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo concordato all’ammissione o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale.
Il socio inserito nella categoria speciale può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
Anche per il socio speciale il recesso e la esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.
Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali inseriti nella categoria speciale non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.
Egli potrà assistere alle assemblee che hanno per oggetto la approvazione del bilancio.
Al socio iscritto alla categoria speciale non competono altri diritti, in particolare non ha diritto di voto, non potrà essere eletto amministratore, non essere delegato da altro socio per deliberare nelle assemblee.
Ulteriori diritti ed obblighi dei soci iscritti nella categoria speciale sono stabiliti da apposito regolamento.
ART. 7 - SOCI SOVVENTORI
Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.
A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni. La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle quote dei soci sovventori. Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le quote da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.
I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sovventori sono obbligati:
- al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.
ART. 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:
l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
l’ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall’assemblea dei soci entro i limiti di legge;
la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
la dichiarazione di accettazione delle clausole compromissorie di cui al Titolo VIII del presente statuto;
ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l’esistenza dei requisiti per l’ammissione.
Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà inoltre fornire l’indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all’oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute in conformità con il presente statuto e con l’apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.
Chi intende essere ammesso come socio apportatore di beni o servizi dovrà inoltre fornire l’indicazione della effettiva attività svolta, della tipologia di apporto che intende proporre in conformità con il presente statuto e con l’apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.
Le persone giuridiche che intendono essere ammesse come socio dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1 e 2 la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall’organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l’ammissione, l’indicazione dell’ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 6 del presente statuto e l’inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l’assegnazione alla categoria di socio cui iscrivere il socio e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
La delibera d’ammissione deve essere comunicata all’interessato e ha effetto dall’annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.
In caso di rigetto della domanda d’ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.
Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione sulla gestione le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
Art. 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazione dell’assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L’esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.
I soci sono obbligati:
al versamento:
della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;
della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, se richiesta;
del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
al rimborso delle spese effettuate e sostenute nell'esclusivo interesse del socio
a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell’ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.
E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
La qualità di socio si perde:
- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
ART. 11 - RECESSO DEL SOCIO
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Il socio lavoratore può altresì recedere quando l’ulteriore rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo. Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o posta elettronica certificata alla società.
Spetta all’organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di cui al successivo Titolo VIII. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
ART. 12 - ESCLUSIONE
L’esclusione sarà deliberata dall’organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
che perda i requisiti per l’ammissione alla cooperativa;
che non sia più in condizione di svolgere l’attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 6, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
che nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto sociale;
che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell’ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell’erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
che nell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata può attivare le procedure di cui al Titolo VIII. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
ART. 13 - LIQUIDAZIONE
I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 18 e 21, lettera c), la cui liquidazione –eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale- avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 15, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.
ART. 14 - MORTE DEL SOCIO
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell’ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L’ammissione sarà deliberata dall’Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.
ART. 15 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.
ART. 16 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI LAVORATORI
Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall’assemblea dei soci, tenendo conto della natura diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l’assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.
La cooperativa cura l’inserimento lavorativo del socio lavoratore nell’ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l’utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L’eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.
TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI
ART. 17 - STRUMENTI FINANZIARI
Con deliberazione dell’assemblea, assunta con le modalità di cui all’articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell’articolo 2483 c.c. e dell’articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.
In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:
l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2483 c.c.;
i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
l’eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All’assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.
TITOLO V
RISTORNI
ART. 18 - RISTORNI
L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell’organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento.
L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
in forma liquida;
mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.
Non si applicano le norme del presente articolo quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite da apposto regolamento, provvede a distribuire fra i soci, quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi, in proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo, il ricavato delle vendite.
TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
ART. 19 - ELEMENTI COSTITUTIVI
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;
dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
da eventuali riserve straordinarie;
da eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge, da ogni altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti e per contributi in conto capitale da persone fisiche o da enti pubblici e privati.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.
ART. 20 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l’autorizzazione dell’organo amministrativo.
Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all’organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell’organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intera quota detenuta dal socio.
Il provvedimento dell’organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall’articolo 6
In caso di diniego dell’autorizzazione, l’organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di cui al Titolo VIII.
ART. 21 - BILANCIO DI ESERCIZIO
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dall’organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 18 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;
l'eventuale eccedenza attiva non potrà mai essere distribuita ai soci e deve essere destinata al fondo di riserva indivisibile.
L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.
L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.
Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l’incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l’erogazione del ristorno.
TITOLO VII
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
ART. 22 - DECISIONI DEI SOCI
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall’articolo 2479-bis del codice civile.
ART. 22bis - ORGANI SOCIALI
Il sistema di amministrazione adottato è quello tradizionale.
Sono organi della società:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo, se nominato.
ART. 23 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
L’assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l’indicazione dell’elenco delle materie da trattare, del luogo dell’adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. L’avviso è trasmesso per lettera raccomandata o via telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e da parte del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza. L’avviso deve essere spedito al domicilio risultante dal libro dei soci; in caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere spedito all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo, se nominato; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.
L’assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, secondo quanto previsto nel precedente articolo 21 per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale - se nominato – da un amministratore o da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta.
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
ART. 24 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria:
approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione, se dovuta, destina gli utili e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l’eventuale bilancio preventivo;
determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
nomina il revisore o sindaco unico o il collegio sindacale, compreso il suo presidente se necessario, nonché il compenso da corrispondere loro;
delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, se nominati;
approva i regolamenti previsti dal presente statuto, secondo quanto previsto dall’articolo 2521 del codice civile;
delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell’interessato, ai sensi del precedente articolo 8;
delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi del precedente articolo 18;
delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale di cui all’articolo 4 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell’assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
delibera l’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del codice civile.
L’assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.
ART. 25 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, quali:
la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;
la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le seguenti materie sono espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.
ART. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELLE ASSEMBLEE
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:
in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati.
Le votazioni sono palesi; si procede per alzata di mano salvo diversa deliberazione dell’assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia, per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell’oggetto sociale, la proroga della società, il trasferimento della sede sociale all’estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, l’assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.
ART. 27 - INTERVENTO – VOTO - RAPPRESENTANZA
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni, che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte e nei cui confronti non sia stato avviato un procedimento di esclusione.
Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della quota sottoscritta.
Ciascun socio sovventore ha diritto a un numero di voti stabilito dall’apposito regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 7 del presente statuto.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco e che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di tre soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate tra gli atti sociali.
L’Assemblea ordinaria può tenersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento.
L’avviso di convocazione in tal caso deve contenere:
l’avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
le modalità e i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
l’indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
la o le deliberazioni esposte per esteso.
È pertanto necessario che: sia consentito al presidente dell’assemblea accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione; regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
L’azione di annullamento delle delibere assembleari può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.
ART. 28 - PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall’assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario è fatta dall’assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.
Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l’identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
ART. 29 - NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di componenti, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) consiglieri eletti dall’assemblea dei soci.
La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall’assemblea; in ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Il consiglio di amministrazione elegge il presidente e il vice-presidente, salvo che non vi abbia provveduto l'Assemblea.
Salvo quanto previsto dall’articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l’adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall’ufficio di amministratore.
Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei propri membri oppure a un comitato esecutivo.
Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all’articolo 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci e le decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.
Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di almeno novanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per le loro dimensioni e caratteristiche - effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.
ART. 30 - COMPETENZA E RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, nel rispetto in ogni caso delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
Rientrano tra i compiti del presidente il coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, la proposta si intende rigettata. Le votazioni sono palesi. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale se nominato di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale ove nominato e dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.
Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall’articolo 2428 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
ART. 31 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
ART. 32 - PRESIDENTE
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente. La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi dell’assenza o dell’impedimento del presidente.
ART. 33 - ORGANO DI CONTROLLO
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell’organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell’apposito Registro dei revisori legali dei conti.
Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 c.c.
Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l’interessato.
In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, l’assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.
Il sindaco unico deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.
Il sindaco unico relaziona, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.
Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., l’assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.
Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell’apposito Registro.
L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso,
In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l’integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell’organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
TITOLO VIII
CONTROVERSIE
ART. 34 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE
Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative ai diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio di Arezzo, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, scelto su espresse e concorde richiesta delle parti. Ogni controversia non risolta mediante conciliazione, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo concordato dalle parti per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.
ART. 35 - CLAUSOLA ARBITRALE
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al DLGS n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 36, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;
tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
le controversie di amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità dalla domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina a carico di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
ART. 36 - ARBITRI E PROCEDIMENTO
Gli arbitri sono in numero di:
uno, per le controversie di valore inferiore ad euro, 10.000,00 (diecimila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
tre, per le altre controversie.
Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Camera di Commercio di Arezzo. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, c.1, D.Lgs. 5/03. Gli arbitri decidono secondo diritto.
Il lodo è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 DLGS 5/03. Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35 c.2 DLGS 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un' apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.
ART. 37 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.
TITOLO IX
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ART. 38 - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO
L’assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
ART. 39 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE
In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lett. c);
al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.
TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ART. 40 - REGOLAMENTI
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
Oltre a agli altri regolamenti previsti dal presente statuto, i Regolamenti interni disciplinano le modalità attraverso le quali la Cooperativa persegue gli scopi di sviluppo della Comunità di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e l’attuazione dei rapporti mutualistici fra Soci e Cooperativa in applicazione di tali scopi.
ART. 41 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE
Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.".